Un altro passo nel cammino della legge 482
Porta ancora la firma di Amato e dei Ministri del precedente Governo, ma ha visto la luce sulla Gazzetta Ufficiale del 13 settembre scorso, il tanto atteso Regolamento di attuazione della Legge 15 dicembre 1999, di tutela delle minoranze linguistiche storiche.
I sei mesi di tempo per la sua emanazione previsti dalla legge sono diventati più di venti, ha subito ogni sorta di controllo, compreso quello dell’attuale Ministro della Giustizia e della Corte dei Conti, ma ora dovrebbe essere operativo e consentire l’avvio delle procedure per l’approvazione dei bandi di finanziamento.
Le modifiche rispetto ai testi che erano circolati sono numerose, ma non di vera sostanza; in più vi è la provvisoria estensione del Rego-lamento alla minoranza slovena, per la quale, nello scorso mese di febbraio, il Parlamento aveva varato la legge di tutela.
Nell’ambito scolastico si deve rilevare l’impegno del Ministero della Pubblica Istruzione a definire, all’inizio di ogni anno scolastico, i criteri di applicazione della legge, nonché l’avvio di un periodo sperimentale di tre anni di applicazione della stessa, di cui le scuole possono beneficiare. In tal senso già si sono mossi i primi finanziamenti erogati dal Ministero per il corrente anno scolastico.
Alle università ed alle scuole di ogni regione interessata è affidato in buona sostanza il compito di formare i formatori, di definire percorsi formativi per insegnanti, interpreti e traduttori.
Rispetto agli enti locali e alle pubbliche istituzioni il Rego-lamento ribadisce i contenuti della Legge, ammette quindi l’uso della lingua scritta ed orale nelle istituzioni, riservando però il solo valore legale al testo in lingua italiana. Le traduzioni devono essere effettuate da personale qualificato, ovvero da persone aventi un titolo specifico. A tale scopo le istituzioni pubbliche possono consorziarsi fra di loro per attuare la formazione del loro personale, avvalendosi di istituzioni scolastiche, universitarie o associazioni operanti sul territorio da almeno tre anni.
Il Regolamento prevede espressamente la creazione di sportelli per il pubblico in cui sia ammesso l’uso della lingua tutelata.
Il testo appena emanato dà quindi alcune indicazioni sulla materia del ripristino dei nomi di famiglia, per poi affrontare la tematica dei finanziamenti.
A tale proposito il Presidente del Consiglio, sentito il Comitato Consultivo, istituito con decreto dello scorso 17 marzo, entro il 15 febbraio di ogni anno definisce i criteri per il riparto dei fondi.
La normativa appena emanata prevede che le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici a carattere nazionale presentino alla Presidenza del Consiglio i loro programmi di lavoro entro il 30 giugno di ogni anno; gli enti a carattere locale entro la stessa data trasmettono i loro programmi alle singole regioni. Di fatto il Regolamento prevede la stipula di convenzioni tra lo Stato e le regioni per la gestione dei fondi a carattere regionale. Entro il 30 settembre le regioni trasmettono allo Stato i singoli progetti e questi ripartisce le risorse entro il 31 ottobre, erogando i fondi entro il 31 dicembre. Questo a regime. In prima applicazione i programmi vanno definiti entro dicembre, i progetti entro gennaio 2002, i finanziamenti ripartiti entro febbraio ed i fondi erogati entro marzo 2002.
In materia di toponomastica il Regolamento lascia giustamente ampio spazio agli statuti degli enti locali, prevedendo espressamente che le indicazioni stradali in lingua minoritaria, ai sensi del codice della strada, abbiano la stessa rilevanza di quelli in lingua dello Stato.
Per ultimo il Regolamento affronta la problematica del servizio pubblico radiotelevisivo. Tuttavia su questo terreno, assai importante, non apporta nessuna indicazione di contenuto, lasciando tutta la materia alla convenzione tra il Ministero delle Comunicazioni e la RAI, nel momento in cui si definirà il nuovo contratto per la gestione del servizio pubblico radiotelevisivo.
Non è difficile immaginare che la Società concessionaria vorrà applicare il meno possibile la Legge 482.
In conclusione, avendo un occhio alla Legge ed un altro al Regolamento, oggi occorre da un lato lavorare per definire i primi progetti di lavoro verso le pubbliche amministrazioni, la scuola e l’università; dall’altro rivedere gli statuti degli enti locali per adeguarli alla legge e per consentire la sua applicabilità e la conseguente possibilità di accedere ai finanziamenti.
Dino Matteodo
OUSITANIO VIVO - Anado XXVIII - n° 9- outoubre 2001 - N° 260